Sez. 3 - , Sentenza n. 6121 del 14/03/2018 (Rv. 648295 - 01)
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE | Soppressione di ente ospedaliero – Rapporto di locazione instaurato dall'ente prima della sua soppressione – Successione nel rapporto del Comune – Conseguenze – Fattispecie.
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE
In tema di successione tra enti pubblici, la titolarità passiva dei debiti contratti dagli enti ospedalieri, relativamente ai rapporti sorti anteriormente al primo gennaio 1980, è stata assunta dai Comuni territorialmente competenti, mediante la realizzazione di una successione "ex lege" a norma dell'art. 66 della l. n. 833 del 1978; sicché con riguardo ad un contratto di locazione, concluso dall'ente ospedaliero prima della sua soppressione, la successione nel rapporto si verifica in capo al Comune che ha sostituito l'ente stesso anche in relazione alla domanda risarcitoria derivante da danni cagionati dall'ente ospedaliero in qualità di conduttore.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1588, Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)