Sez. 3, Sentenza n. 2120 del 29/02/1988 (Rv. 457971 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ ED OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - GESTIONE COLPOSA DELLA LITE DA PARTE DELLO ASSICURATORE - SUPERAMENTO DEL LIMITE DEL MASSIMALE PER EFFETTO DEGLI INTERESSI MORATORI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ ED OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - GESTIONE COLPOSA DELLA LITE DA PARTE DELLO ASSICURATORE - SUPERAMENTO DEL LIMITE DEL MASSIMALE PER EFFETTO DEGLI INTERESSI MORATORI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
In materia di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti della circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'assicuratore trascorso lo spatium deliberandi previsto per il caso di Azione diretta del danneggiato dall'art. 22 della legge n. 990 del 1969, è obbligato in caso di colpa - anche lieve - nella gestione della lite, a risarcire il danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. e, quindi, alla corresponsione degli interessi moratori, oltre i limiti del massimale anche quando sia stato convenuto in giudizio a seguito di chiamata in rivalsa da parte del danneggiante - assicurato. (V 3038/82, mass n 420967; (V 4805/80, mass n 408628).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)