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Sez. L, Sentenza n. 52 del 07/01/2009 (Rv. 606301 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Rapporto di lavoro a tempo parziale - Nullità per difetto di forma - Esecuzione - Minimale retributivo ai fini contributivi - Disciplina ex art. 5, quinto comma, d.l. n. 726 del 1984 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606301-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Al contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo per difetto di forma, non può applicarsi la disciplina in tema di contribuzione previdenziale prevista dall'art. 5, quinto comma, d.l. n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984, ma devono invece applicarsi il regime ordinario prevedente anche i minimali giornalieri di retribuzione imponibile ai fini contributivi ed anche la disciplina di cui all'art. 1 d.l. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389 del 1989, tenuto conto che il sistema contributivo regolato dal predetto art. 5, comma quinto, d.l. n. 726 del 1984 è applicabile, giusta il tenore letterale della norma, solo in presenza di tutti i presupposti previsti dai precedenti commi ed è condizionato, in particolare, dall'osservanza dei prescritti requisiti formali, e nella parificazione tra datori di lavoro la Corte costituzionale ha escluso profili di irragionevolezza (v. Corte Cost., ordd. n. 835 e 1157 del 1988 ed ord. n. 449 del 1999).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)