Sez. L, Sentenza n. 7182 del 06/08/1996 (Rv. 498981 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Professori universitari e docenti di scuola media esercenti la professione forense - Obbligo di iscrizione ex art. 22 legge 576 del 1980 - Condizioni - Delibere della Cassa di previdenza avvocati e procuratori anteriori alla legge 576 cit. - Efficacia transitoria per il primo biennio di applicazione della legge - Criterio reddituale in esse previsto - Applicabilità.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
Con riguardo alla iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza avvocati e procuratori dei professori universitari e dei docenti di scuola media esercenti la professione forense, iscrizione divenuta obbligatoria ai sensi dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, ai fini della determinazione del parametro dell'esercizio continuativo della professione, richiesto per il sorgere in concreto dell'obbligo suddetto, nei primi due anni di applicazione della legge, secondo quanto disposto in via transitoria dal cit. art. 22 della stessa, continuano a trovare applicazione i criteri fissati nelle delibere del comitato dei delegati della Cassa in data 22 maggio 1976 e 15 aprile 1978, pur se esse non riguardino direttamente le sopraindicate categorie di professionisti. Pertanto, con riferimento al suddetto periodo, i professori universitari e i docenti di scuola media che nell'esercizio della professione forense abbiano raggiunto la soglia minima di reddito prevista nelle menzionate delibere sono obbligati ad iscriversi alla Cassa ed a versare i relativi contributi, senza che in contrario possano aver rilievo considerazioni relative al particolare "status" delle categorie interessate e alla presumibilmente elevata capacità reddituale delle medesime.
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1975 num. 319 art. 2 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)