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Sez. L, Sentenza n. 636 del 11/02/1978 (Rv. 389958 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - PURGAZIONE DELLA MORA - ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE ALL'AFFITTUARIO - OBBLIGO DEL GIUDICE EX ART 4 DELLA LEGGE N 814 DEL 1973 - ENTRATA IN VIGORE DI QUESTA LEGGE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI MERITO - RILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389958-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - PURGAZIONE DELLA MORA - ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE ALL'AFFITTUARIO - OBBLIGO DEL GIUDICE EX ART 4 DELLA LEGGE N 814 DEL 1973 - ENTRATA IN VIGORE DI QUESTA LEGGE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI MERITO - RILEVANZA - FATTISPECIE.*

L'art 4 della legge n 814 del 1973 - che impone al giudice, adito per la risoluzione per inadempimento dell'affitto agrario, di assegnare all'affittuario moroso un termine non inferiore a trenta giorni per la purgazione della mora - dev'essere applicato anche se la legge sia entrata in vigore nel corso del giudizio di merito, vale a dire anche se l'entrata in vigore sia successiva allo inadempimento dell'affittuario. (nella specie, il giudice del merito aveva risolto il contratto, ravvisando il grave inadempimento, ancorche l'affittuario avesse offerto la prestazione nel corso del giudizio ed il concedente la avesse rifiutata. La Corte ha cassato con rinvio, seguendo il principio di cui in massima). (V 635/78, mass n 389953).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 10/12/1973 num. 814 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)