Sez. 3, Sentenza n. 3673 del 21/06/1984 (Rv. 435671 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MOROSITÀ - GIUDIZIO PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONCESSIONE DI UN TERMINE PER LA PURGAZIONE DELLA MORA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 814/1973 - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DI TALE LEGGE - LIMITAZIONE ALLE TRE ANNATE AGRARIE DAL 1970 AL 1973.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MOROSITÀ - GIUDIZIO PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONCESSIONE DI UN TERMINE PER LA PURGAZIONE DELLA MORA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 814/1973 - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DI TALE LEGGE - LIMITAZIONE ALLE TRE ANNATE AGRARIE DAL 1970 AL 1973.*
In tema di affitto di fondi rustici, la norma dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1973 n. 814 che impone al giudice, adito per la risoluzione del contratto per morosità, di concedere all'affittuario un termine non inferiore a trenta giorni per la purgazione della mora, deve essere applicata, anche d'ufficio, nei giudizi di merito in corso alla data della sua entrata in vigore, limitatamente però alle morosità relative alle annate agrarie dal 1970/71 al 1972/73, considerate nei commi precedenti dello stesso articolo, avendo detta norma carattere di eccezionalità, sia rispetto alla disciplina della risoluzione del contratto per inadempimento, sia rispetto al principio generale dell'impulso di parte nell'Esercizio dei poteri giurisdizionali nel processo civile. (Conf 1867/83, mass n 426711; (Conf 3895/82, mass n 421843; (Conf 2212/81, mass n 412947; (Conf 5986/80, mass n 409766; (Conf 5861/79, mass n 402525; (Conf 636/78, mass n 389958).*
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1973 num. 814 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)