Sez. 6, Sentenza n. 3109 del 19/09/1995 Cc. (dep. 10/10/1995) Rv. 202556 - 01
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Requisiti - In genere | Modifiche apportate dalla legge 8 agosto 1995 n. 332 - Contenuto della suddetta ordinanza - Esposizione dei motivi per i quali gli elementi di fatto "assumono rilevanza" - Considerazione del tempo trascorso dalla commissione del reato - Con riguardo alle esigenze cautelari - Necessità - Sussistenza - Con riguardo al quadro indiziario - Necessità - Sussistenza.
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Requisiti - In genere
Ai sensi dell'art. 292 comma secondo lett. c), quale modificato dalla legge 8 agosto 1993 n. 332, l'esposizione nell'ordinanza impositiva di una misura cautelare personale dei motivi per i quali gli elementi di fatto "assumono rilevanza" non può non "tenere conto anche del tempo intercorso dalla commissione del reato": e ciò non solo relativamente alle esigenze cautelari - ove il parametro temporale per saggiare il "periculum libertatis" assume evidente rilievo prognostico" - ma anche con riferimento al quadro indiziario rispetto al quale il suddetto parametro costituisce criterio per apprezzare le relative fonti in termini di credibilità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)