Sez. 1, Sentenza n. 3805 del 29/05/1997 Cc. (dep. 23/06/1997) Rv. 207980 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Valutazione del tempo trascorso dal momento del fatto - Rileva sia ai fini delle esigenze cautelari, sia ai fini degli indizi di colpevolezza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE
In tema di emissione di ordinanze applicative di misure cautelari personali, il tempo trascorso dal momento del fatto attiene non solo alle esigenze cautelari - ove il parametro temporale per saggiare il "periculum libertatis" assume evidente rilievo prognostico - ma anche al quadro indiziario, rispetto al quale il suddetto parametro costituisce criterio per apprezzare le relative fonti in tema di credibilità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)