Sez. 1, Sentenza n. 1287 del 03/03/1998 Cc. (dep. 08/04/1998) Rv. 210236 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Riferimento al "tempo trascorso dalla commissione del reato" - Rilevanza anche ai fini indiziari - Applicazione del principio in tema di dichiarazioni rese da coimputati o coindagati.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE
Atteso il rilievo che, nell'art.292, comma 1, lett.c), c.p.p., è attribuito, fra gli elementi da valutare ai fini della motivazione dell'ordinanza applicativa di misura cautelare, al "tempo trascorso dalla commissione del reato", in relazione non solo alle esigenze cautelari, ma anche agli indizi atti a giustificare in concreto la misura disposta, deve ritenersi, nel caso in cui detti indizi siano costituiti dalle dichiarazioni di soggetti rientranti nelle previsioni di cui all'art.192, commi 3 e 4, c.p.p., che quanto maggiore risulti l'intervallo di tempo trascorso dal fatto, tanto minore venga ad essere, a causa dell'inevitabile affievolirsi della memoria dell'evento, l'attendibilità del dichiarante.Di conseguenza, lo spessore dei riscontri esterni alle suddette dichiarazioni dovrà essere, perché queste assurgano al rango di "gravi indizi di colpevolezza", tanto maggiore quanto più lungo risulterà essere il summenzionato intervallo temporale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)