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Sez. 3, Sentenza n. 668 del 13/03/1970 (Rv. 345862 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - RIPARTIZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI DI PRIMO GRADO - ACCOGLIMENTO O RIGETTO DELL'IMPUGNAZIONE - RISPETTIVA SUSSISTENZA O MENO DEL POTERE DI MODIFICAZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - MANCANZA DI SPECIFICO GRAVAME - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1970-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345862-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - RIPARTIZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI DI PRIMO GRADO - ACCOGLIMENTO O RIGETTO DELL'IMPUGNAZIONE - RISPETTIVA SUSSISTENZA O MENO DEL POTERE DI MODIFICAZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - MANCANZA DI SPECIFICO GRAVAME - IRRILEVANZA.*

Il giudice di appello, quando accoglie l'impugnazione, ha il potere di modificare la ripartizione delle spese giudiziarie fatta dal giudice di primo grado, anche in difetto della proposizione al riguardo di un esplicito motivo di gravame. Per contro tale potere non gli compete nell'opposta ipotesi di rigetto dell'appello. (V 2864-68, massima n 335559).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)