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Sez. 1, Sentenza n. 5776 del 21/06/1996 (Rv. 498256 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Fallimento di una società di persone e fallimento dei soci illimitatamente responsabili - Separazione delle procedure - Necessità - Conseguenze - Ammissione di credito privilegiato nello stato passivo del fallimento dei soci - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498256-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

Le procedure concorsuali che coinvolgono una società di persone ed i soci illimitatamente responsabili, ancorché strutturalmente coordinate dall'unicità del giudice delegato e del curatore, restano separate, essendovi una necessaria distinzione delle masse e degli stati passivi. Ne consegue che, affinché un credito verso la società possa considerarsi ammesso in via privilegiata nello stato passivo del fallimento di un socio illimitatamente responsabile, occorre che il riconoscimento del privilegio sia avvenuto in sede di formazione di detto stato passivo, atteso che il decreto di esecutività dello stato passivo emesso dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 legge fall., e divenuto definitivo, svolge effetti preclusivi nell'ambito della procedura fallimentare anche in relazione all'esistenza di cause di prelazione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 148, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 148, Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)