Sez. 1, Sentenza n. 2302 del 01/03/1995 (Rv. 490785 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Fase della ripartizione dell'attivo - Questioni concernenti la collocazione di un credito - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE
Il decreto di cui all'art. 96 legge fallimentare se non impugnato preclude nell'ambito del procedimento fallimentare ogni questione relativa all'esistenza del credito ammesso ed alla sua entità, alla efficacia del titolo da cui esso deriva ed alla esistenza delle cause di prelazione, ma non anche le questioni di graduazione di dette cause ed in genere quelle concernenti la collocazione di un credito rispetto agli altri per la risoluzione delle quali la legge fallimentare (artt. 110 - 111) prevede l'ulteriore fase della ripartizione dell'attivo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96, Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)