Sez. 6, Sentenza n. 16765 del 18/11/2019 Ud. (dep. 03/06/2020) Rv. 279418 - 03
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE | Gruppi consiliari regionali – Dovere intrinseco di rendicontazione dell’uso del danaro – Sussistenza – Necessità di una espressa previsione normativa dell’obbligo di rendicontazione – Esclusione – Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE
In tema di peculato commesso mediante appropriazione dei fondi destinati ai gruppi consiliari regionali, sussiste un intrinseco dovere di rendicontazione dell'uso del danaro attribuito dalla Regione, in conformità alle regole di gestione di tali fondi ed alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi, a prescindere da una specifica previsione normativa in tal senso, così come stabilito dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 39 del 2014. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della integrazione del reato, che la norma che ha previsto espressamente l'obbligo di rendicontazione sia stata introdotta in epoca posteriore al fatto, trattandosi di una esplicitazione del dovere già esistente di dar conto dell'utilizzo dei fondi pubblici).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge Reg. Piemonte 10/11/1972 num. 12 art. 3, Legge Reg. Piemonte 10/11/1972 num. 12 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)