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Sez. 2, Sentenza n. 10758 del 24/04/2008 (Rv. 603043 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Collegio arbitrale composto esclusivamente da avvocati - Liquidazione compenso - Valore della pratica - Determinazione - In caso di proposizione di domanda principale e di domanda riconvenzionale - Cumulo delle dette domande - Esclusione - Domanda articolata su più capi proposti nei confronti della medesima parte - Determinazione del valore complessivo - Criteri.
Stato
decisa il 2008-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603043-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO

In tema di liquidazione, ai sensi dell'art. 814 cod. proc. civ., degli onorari dovuti ai componenti di un collegio arbitrale composto da avvocati, ai fini della determinazione del valore della pratica, rilevante ex art. art. 5 della tariffa stragiudiziale e del punto 9 dell'allegata tabella, di cui al D.M. 5 ottobre 1994 n. 585, ove nel giudizio arbitrale siano state proposte una domanda principale ed una riconvenzionale, non deve procedersi al cumulo delle stesse ma deve tenersi conto solo del maggiore tra i valori delle due contrapposte domande; inoltre, nell'ambito di ciascuna delle dette domande, i vari capi proposti contro la medesima parte vanno sommati tra loro e, nell'ipotesi in cui uno di essi sia di valore indeterminabile e l'altro, o gli altri, di valore determinato, la controversia deve - ai fini della determinazione dell'onorario - considerarsi di valore non indeterminabile ma determinato, attribuendo al capo di domanda indeterminabile un valore compreso tra £ 10.000.001 e £ 200.000.000 e applicando lo scaglione tabellare corrispondente alla somma tra lo stesso e quello degli altri capi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)