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Sez. 2, Sentenza n. 10657 del 23/05/1983 Ud. (dep. 10/12/1983) Rv. 161661 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - IPOTESI ATTENUATA - CIRCOSTANZE - ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161661-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - IPOTESI ATTENUATA - CIRCOSTANZE - ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Nell'ipotesi delittuosa di ricettazione di particolare tenuità di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. è assorbita l'attenuante di aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.. (Conf mass n 151368; (contra mass n 152076; (contra mass n 154126; (V mass n 900068, contrasto già segnalato).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)