Sez. 5, Sentenza n. 11649 del 17/09/2001 (Rv. 549262 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE | Regime di cui al d.P.R. n. 598 del 1973 - Associati ad un'associazione di carattere assistenziale - Interessi sui mutui agevolati - Versamento - Natura - Reddito imponibile dell'associazione - Configurabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE
In tema di imposte sui redditi, nella vigenza del d.P.R. n. 598 del 1973 e successive modificazioni, le somme percepite da un ente assistenziale a titolo di interessi sui mutui erogati agli associati, in conformità e per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'ente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dello stesso.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 598 art. 19, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)