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Sez. 1, Sentenza n. 13141 del 28/12/1995 (Rv. 495225 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE | Associazione di categoria - Prestazione di servizi resi in favore dei propri soci - Corrispettivo versato dai soci - Reddito imponibile - Esclusione - Fattispecie in tema di corrispettivo versato dagli olivicoltori ad associazione di categoria per l'espletamento pratiche riscossione contributi C.E.E. - Rimborso dell'imposta indebitamente versata - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495225-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE

In tema di agevolazioni tributarie, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 598 (nel testo introdotto dall'art. 2 del d.P.R. 28 dicembre 1982 n. 954), le prestazioni di servizi resi in favore dei propri soci da un'associazione di categoria, sia pure "verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari", no si considerano "fatte nell'esercizio di attività commerciali" all'unica condizione della "conformità" di dette prestazioni "alle finalità istituzionali" dell'ente. Conseguentemente la quota spettante ad una associazione di categoria - il cui scopo primario sia quello di rappresentare nei confronti della C.E.E. gli olivicoltori associati e di curarne gli interessi - dei contributi erogati dalla stessa C.E.E. agli olivicoltori che si siano avvalsi della "intermediazione" dell'ente, non concorre a formare il reddito imponibile del medesimo, rappresentando il "corrispettivo specifico" o "contributo supplementare" corrisposto dall'associato (e non direttamente dalla C.E.E.) per la prestazione di un servizio conforme alla finalità istituzionali dell'ente. Questo, pertanto, ha diritto al rimborso delle imposte versate dopo il primo gennaio 1983 (data di entrata in vigore del d.P.R. n. 954 del 1982) sulla quota di contributi percepita senza che vi osti l'art. 9, primo comma, del medesimo d.P.R. n. 954 del 1982 la ove dispone che "non si fa luogo comunque a rimborso delle imposte già pagate", atteso che il divieto di rimborso opera rispetto alle somme versate prima della predetta data, ma non si estende a quelle indebitamente corrisposte dopo l'entrata in vigore del citato d.P.R..

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 598 art. 20 CORTE COST., DPR 28/12/1982 num. 954 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)