Sez. 1, Sentenza n. 4478 del 15/04/1993 (Rv. 481855 - 01)
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.) - Enti non commerciali - Reddito imponibile | Associati ad un'associazione di carattere assistenziale - Interessi sui mutui a carattere agevolato - Versamento - Natura - Reddito imponibile dell'associazione - Componente positiva - Configurabilità - Esclusione - Operazioni di concessione dei mutui - Modalità e forme - Irrilevanza.
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.) - Enti non commerciali - Reddito imponibile
Le somme versate dagli associati ad un'associazione di carattere assistenziale, a titolo di interessi sui mutui a tasso agevolato loro erogati dall'ente in conformità e per la realizzazione delle sue finalità istituzionali, non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di reddito che, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 598, compongono il reddito complessivo imponibile degli enti non commerciali. Tali somme, ove ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive sopra indicate, costituiscono corrispettivi specifici per prestazioni assistenziali rese dall'ente agli associati nell'esercizio di un'attività che, per espressa disposizione di legge (art. 20, comma secondo, del d.P.R. 28 dicembre 1982 n. 954), deve essere considerata non commerciale, e non concorrono alla formazione del reddito imponibile dell'associazione, indipendentemente dalle modalità e dalle forme con le quali vengono poste in essere le operazioni di concessione di mutui agevolati, rientrando nella previsione del primo comma dell'art. 20 del d.P.R. n. 598 del 1973.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 598 art. 19, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 20 CORTE COST., DPR 28/12/1982 num. 954 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)