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Sez. U, Sentenza n. 4823 del 25/10/1978 (Rv. 394520 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - REQUISIZIONE DI UN'AZIENDA AD OPERA DEL SINDACO DI UN COMUNE PER IMPEDIRE IL LICENZIAMENTO DEI LAVORATORI DIPENDENTI E SUCCESSIVA DEREQUISIZIONE - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - RAPPORTI DI LAVORO - QUIESCENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1978-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394520-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - REQUISIZIONE DI UN'AZIENDA AD OPERA DEL SINDACO DI UN COMUNE PER IMPEDIRE IL LICENZIAMENTO DEI LAVORATORI DIPENDENTI E SUCCESSIVA DEREQUISIZIONE - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - RAPPORTI DI LAVORO - QUIESCENZA - CONSEGUENZE.*

Ne la requisizione di un'azienda ad opera del sindaco di un comune, per sottrarla temporaneamente alla disponibilita dell'imprenditore, al fine di impedire l'attuazione di un programma di ristrutturazione con il conseguente licenziamento di lavoratori dipendenti, e non per gestirla (ancorche in relazione ad interessi pubblici), ne, conseguentemente, la successiva derequisizione integrano la fattispecie del trasferimento di azienda ai sensi ed agli effetti di cui all'art 2112 cod civ, la quale richiede che i beni preordinati all'Esercizio di una determinata attivita imprenditoriale, continuino ad essere gestiti ed utilizzati per il perseguimento degli scopi con essi realizzabili. In detta ipotesi, pertanto, i contratti di lavoro dei dipendenti dell'azienda rimangono in vita nei confronti dell'imprenditore che ha subito la requisizione, ma quiescenti per la sopravvenuta impossibilita della loro esecuzione durante il periodo di requisizione stessa, con la conseguenza che i lavoratori non hanno titolo per ottenere la retribuzione per l'anzidetto periodo ne dal comune, non subentrato nei rapporti di lavoro, ne dall'imprenditore, perche privato della disponibilita dell'azienda.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)