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Sez. L, Sentenza n. 4897 del 11/08/1981 (Rv. 415628 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - REQUISIZIONE IN USO DI UNO STABILIMENTO INDUSTRIALE DA PARTE DELL'AUTORITA AMMINISTRATIVA - CONSEGUENTE TEMPORANEA IMPOSSIBILITA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - SUSSISTENZA - EFFETTI - LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE - DIVIETO - DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415628-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - REQUISIZIONE IN USO DI UNO STABILIMENTO INDUSTRIALE DA PARTE DELL'AUTORITA AMMINISTRATIVA - CONSEGUENTE TEMPORANEA IMPOSSIBILITA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - SUSSISTENZA - EFFETTI - LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE - DIVIETO - DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE.*

La requisizione in uso di uno stabilimento industriale da parte dell'autorita amministrativa costituisce causa di temporanea impossibilita della prestazione lavorativa ed, in quanto tale, conformemente al disposto dell'art 1256 cod civ, non determina l'Estinzione del rapporto di lavoro, ma lo pone in uno stato di quiescenza con il duplice risultato che l'imprenditore, temporaneamente privato del possesso dell'azienda e percio anche del relativo potere direttivo, non e legittimato al licenziamento del dipendente e che questo, il quale non puo prestare la sua opera per causa non imputabile alla controparte, non ha diritto alla retribuzione, stante il carattere sinallagmatico del predetto rapporto. (V 4823/78, mass n 394520).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)