Sez. L, Sentenza n. 2994 del 13/05/1982 (Rv. 420912 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - REQUISIZIONE IN USO DI UNO STABILIMENTO INDUSTRIALE DA PARTE DELL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - NECESSITÀ - PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - OBBLIGAZIONE DEL DATORE DI LAVORO O DELLO ORGANO PUBBLICO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - REQUISIZIONE IN USO DI UNO STABILIMENTO INDUSTRIALE DA PARTE DELL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - NECESSITÀ - PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - OBBLIGAZIONE DEL DATORE DI LAVORO O DELLO ORGANO PUBBLICO - ESCLUSIONE.*
La requisizione in uso di uno stabilimento industriale da parte dell'autorità amministrativa sospende il rapporto di lavoro per la durata della requisizione stessa, con la conseguenza che non può farsi carico al datore di lavoro di corrispondere ai propri dipendenti la retribuzione, non essendo l'impossibilità della prestazione lavorativa a lui imputabile, ma determinata dal factum principis, e che, permanendo la sospensione della produzione, a tali prestazioni non è tenuto neanche l'organo pubblico che ha effettuato la requisizione. (V 4897/81, mass n 415628; (V 4823/78, mass n 394520; (V 3086/74, mass n 371552).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)