Sez. 3, Sentenza n. 29117 del 17/04/2024 Cc. (dep. 18/07/2024) Rv. 286731-01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Ordine di demolizione - Principio convenzionale di proporzionalità - Necessaria verifica del rapporto di interrelazione esistente tra interesse pubblico e interesse privato - Sussistenza - Limiti - Indicazione.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In tema di reati edilizi, il principio di proporzionalità, enunciato dalla giurisprudenza convenzionale, cui deve conformarsi l'esecuzione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, postula la valutazione della sola interrelazione esistente tra l'interesse pubblico alla salvaguardia del territorio e la tutela del diritto di proprietà e delle relative forme di godimento dell'autore del reato o del proprietario dell'immobile e del suo stretto nucleo familiare, non potendosi riconoscere rilievo alcuno all'interesse abitativo di terzi estranei, detentori, a qualsiasi altro titolo, del manufatto abusivo altrui, che, eventualmente, potranno ottenere altre forme di soddisfacimento mediante misure di assistenza sociale o la locazione di immobili leciti.
Costituzione art. 42, Costituzione art. 9, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)