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Sez. L, Sentenza n. 2188 del 14/06/1976 (Rv. 380985 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DEI MINORI DI ETA - RETRIBUZIONE - PRINCIPIO DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE - NOZIONE - PARITA DI RENDIMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380985-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DEI MINORI DI ETA - RETRIBUZIONE - PRINCIPIO DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE - NOZIONE - PARITA DI RENDIMENTO - ESCLUSIONE.*

La parita di lavoro cui e condizionata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 37 cost, la parita della retribuzione spettante ai lavoratori di eta minore, a parita di lavoro, deve essere intesa non gia come parita di rendimento, bensi come parita della qualifica e delle mansioni nella cui attribuzione puo avere incidenza la diversa attitudine lavorativa, della quale e componente anche l'eta. Ne consegue che, una volta attribuita la qualifica e fissate le mansioni da svolgere, si realizza la parita retributiva indipendentemente dalla parita di rendimento del lavoratore di eta minore rispetto al lavoratore maggiorenne. (V 672/74, mass n 368494; (V 2163/72, mass n 359414).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 37 com. 3, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)