Sez. L, Sentenza n. 2188 del 14/06/1976 (Rv. 380985 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DEI MINORI DI ETA - RETRIBUZIONE - PRINCIPIO DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE - NOZIONE - PARITA DI RENDIMENTO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DEI MINORI DI ETA - RETRIBUZIONE - PRINCIPIO DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE - NOZIONE - PARITA DI RENDIMENTO - ESCLUSIONE.*
La parita di lavoro cui e condizionata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 37 cost, la parita della retribuzione spettante ai lavoratori di eta minore, a parita di lavoro, deve essere intesa non gia come parita di rendimento, bensi come parita della qualifica e delle mansioni nella cui attribuzione puo avere incidenza la diversa attitudine lavorativa, della quale e componente anche l'eta. Ne consegue che, una volta attribuita la qualifica e fissate le mansioni da svolgere, si realizza la parita retributiva indipendentemente dalla parita di rendimento del lavoratore di eta minore rispetto al lavoratore maggiorenne. (V 672/74, mass n 368494; (V 2163/72, mass n 359414).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 37 com. 3, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)