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Sez. 2, Sentenza n. 672 del 12/03/1974 (Rv. 368494 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA PARITA DI RETRIBUZIONE - PRECETTO COSTITUZIONALE - EFFICACIA - LIMITI - DIVERSITA DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1974-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368494-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA PARITA DI RETRIBUZIONE - PRECETTO COSTITUZIONALE - EFFICACIA - LIMITI - DIVERSITA DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO.*

La parita di lavoro, a cui e condizionata, ai sensi dell'art 37 della Costituzione, l'eguaglianza della retribuzione spettante ai lavoratori di sesso diverso, non deve intendersi come parita di rendimento, ma come parita di mansioni lavorative affidate ai prestatori d'opera uomini e Donne, potendo una disparita di trattamento fra lavoratori di sesso diverso essere giustificata, per cio che attiene alla retribuzione, soltanto da un'obiettiva diversita della prestazione lavorativa. (Conf 937'70, mass n 346379; 707'70, mass n 345936).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)