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Sez. L, Sentenza n. 551 del 20/01/1997 (Rv. 501875 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE | Fatti ammessi nel ricorso e presupposto del sistema difensivo dell'attore - Necessità di prova da parte del convenuto - Esclusione - Fattispecie relativa ad impugnativa di licenziamento. .
Stato
decisa il 1997-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501875-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE

Nel rito del lavoro, il convenuto non è tenuto a provare fatti che non solo risultino ammessi nel ricorso introduttivo, ma anche costituiscano il presupposto del sistema difensivo adottato dalla controparte (fattispecie relativa ad impugnativa di licenziamento per assenze ingiustificate, basata sulla contestazione non della sussistenza delle medesime, ma della carenza di una giustificazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)