Sez. 3, Sentenza n. 1436 del 28/02/1984 (Rv. 433532 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - RICORSO (FORMA E SOTTOSCRIZIONE) - CONTROVERSIA AGRARIA INSTAURATA, TRATTATA E DECISA IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO - ATTO DI APPELLO - FORMA - CITAZIONE E NON RICORSO - NECESSITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - RICORSO (FORMA E SOTTOSCRIZIONE) - CONTROVERSIA AGRARIA INSTAURATA, TRATTATA E DECISA IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO - ATTO DI APPELLO - FORMA - CITAZIONE E NON RICORSO - NECESSITÀ.*
Qualora la controversia agraria sia stata instaurata con il rito ordinario, la sopravvenienza della legge n. 533 del 1973 - che assoggetta la controversia medesima al nuovo rito del lavoro - pur comportando il dovere, per il giudice di primo grado e per quello d'appello, di provvedere al cambiamento del rito ai sensi degli artt. 426, 427 e 439 cod. proc. civ., non autorizza alcuna iniziativa della parte in tal senso. Pertanto, se la controversia sia stata trattata e definita in primo grado con il rito ordinario, l'atto di appello va proposto con citazione ad udienza fissa - da notificare nei termini di cui agli artt. 325 - 327 cod. proc. civ. - e non con ricorso al giudice ad quem da depositarsi nel termine di cui all'art. 434 cod. proc. civ.. (Conf 4198/83, mass n 429136; (Conf 4621/83, mass n 429499).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439, Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)