Sez. 3, Sentenza n. 5635 del 16/09/1986 (Rv. 448121 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - CAMBIAMENTO DEL RITO - SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO ANZICHÉ CON QUELLO DEL LAVORO - IMPUGNAZIONE - FORME - TERMINI - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - CAMBIAMENTO DEL RITO - SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO ANZICHÉ CON QUELLO DEL LAVORO - IMPUGNAZIONE - FORME - TERMINI - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO.*
In tema di controversie agrarie, alle quali si applica il nuovo rito del lavoro allorché siano devolute alla Competenza delle Sezioni specializzate agrarie, l'adozione in prime cure del rito ordinario comporta che l'atto di appello deve conformarsi a tale rito, e cioè deve essere proposto con citazione ad udienza fissa, da notificarsi nei termini di cui agli artt. 325-327 cod. proc. civ., non richiedendosi, ai fini della sua tempestività, l'avvenuto deposito di essa nella cancelleria nei termini di cui all'art. 434 dello stesso codice, restando l'eventuale mutamento di rito compito esclusivo del giudice di appello. (Conf 1436/84, mass n 433532; (Conf 4621/83, mass n 429499; (Conf 6433/80, mass n 410198).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 225, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)