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Sez. 3, Sentenza n. 4621 del 08/07/1983 (Rv. 429499 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - OSSERVANZA IN PRIMO GRADO DELL'ABROGATO RITO ORDINARIO - ATTO DI APPELLO - FORME E TERMINI.*
Stato
decisa il 1983-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429499-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - OSSERVANZA IN PRIMO GRADO DELL'ABROGATO RITO ORDINARIO - ATTO DI APPELLO - FORME E TERMINI.*

In tema di controversie agrarie - alle quali si applica il nuovo rito del lavoro anche allorché siano devolute alla Competenza delle Sezioni specializzate agrarie - l'osservanza in prime cure dell'abrogato rito ordinario comporta che l'atto di appello deve conformarsi a tale rito, e cioè deve essere proposto con citazione ad udienza fissa da notificarsi nei termini di cui agli artt. 325- 327 cod. proc. civ., e non con ricorso al giudice ad quem da depositarsi nel termine di cui all'art. 434 (nuovo testo) cod. proc. civ., essendo l'eventuale mutazione del rito compito esclusivo del giudice. (Conf 5919/82, mass n 423679; (Conf 1777/82, mass n 419631; (Conf 707/82, mass n 418501).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)