Sez. L, Sentenza n. 6734 del 19/12/1981 (Rv. 417617 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - CRITERI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - CRITERI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
Ai fini della Determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 della Costituzione, il giudice può avvalersi di una regolamentazione collettiva (ove la ritenga ispirata al principio dettato da tale norma) non applicabile alle parti ma utilizzabile come parametro o fondare la sua statuizione sulla natura del lavoro svolto, sulle caratteristiche peculiari che differenziano le attività lavorative soltanto in astratto comparabili, sulle nozioni di comune esperienza e, in difetto, su ogni altro elemento utile, salvo il dovere di enunciare i criteri utilizzati, al fine di consentire il controllo della motivazione. (V 2254/80, mass n 405926; (V 91/79, mass n 396145).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)