Sez. L, Sentenza n. 6306 del 17/07/1987 (Rv. 454584 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMA SALARIALI - PREVISIONE CONTENENTE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NON DIRETTAMENTE APPLICABILE AL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - RILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMA SALARIALI - PREVISIONE CONTENENTE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NON DIRETTAMENTE APPLICABILE AL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - RILEVANZA.*
Il contratto collettivo postcorporativo non reso efficace erga omnes è obbligatorio soltanto per gli iscritti alle associazioni stipulanti o, in caso di non iscrizione, qualora sia provata l'adesione espressa o tacita al contratto stesso da parte del singolo appartenente al settore lavorativo per la disciplina del quale il contratto è stato stipulato. Peraltro, il fatto che la contrattazione collettiva del settore non sia (in Mancanza della condizione anzidetta) direttamente applicabile al rapporto di lavoro dedotto in giudizio non esclude che il giudice possa assumere i minimi salariali da essa previsti come parametri ai fini dell'adeguamento della retribuzione, ai sensi dell'art. 36 cost., in favore del lavoratore che abbia invocato anche tale norma per l'adeguamento della retribuzione. (V 3810/85, mass n 441393; (V 1238/82, mass n 419114; (V 6734/81, mass 417617 e 417620).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)