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Sez. 1, Sentenza n. 4851 del 28/07/1980 (Rv. 408678 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - PRESUPPOSTO - POSSIBILITA LEGALE DI ESERCITARE IL DIRITTO - IMPEDIMENTI DI FATTO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - IRRILEVANZA - LIMITI - IGNORANZA DEL DIRITTO NON IMPUTABILE A FATTO DOLOSO DELLA CONTROPARTE - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1980-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408678-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - PRESUPPOSTO - POSSIBILITA LEGALE DI ESERCITARE IL DIRITTO - IMPEDIMENTI DI FATTO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - IRRILEVANZA - LIMITI - IGNORANZA DEL DIRITTO NON IMPUTABILE A FATTO DOLOSO DELLA CONTROPARTE - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE.*

L'art 2935 cod civ, disponendo che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo essere fatto valere, si riferisce solo alla possibilita legale e non anche a quella materiale di esercitare il diritto: ne consegue che non puo attribuirsi rilievo, al fine di escludere il decorso della prescrizione, ai semplici impedimenti di fatto, salve le eccezioni stabilite dalla legge, tra le quali non e compresa l'ignoranza del proprio diritto da parte del titolare, da qualsiasi causa determinata, purche non imputabile a fatto doloso della controparte. (Conf 2406/75, mass n 376277).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)