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Sez. 3, Sentenza n. 1971 del 22/02/2000 (Rv. 534209 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - PROVA LIBERATORIA | Prova del caso fortuito - Necessità - Previa dimostrazione del nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e il danno - Necessità.
Stato
decisa il 2000-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534209-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - PROVA LIBERATORIA

In tema di danno cagionato da animali, il proprietario o utente dell'animale, per sottrarsi alla responsabilità presunta ex art. 2052 cod. civ., è tenuto a fornire la prova del caso fortuito - che può consistere anche nel fatto del terzo, o nella colpa del danneggiato -, ma solo dopo che sia stato dimostrata in modo univoco la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e il danno causato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)