Sez. 3, Sentenza n. 200 del 09/01/2002 (Rv. 551459 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - PROVA LIBERATORIA | Oggetto - Caso fortuito, come fattore imprevedibile incidente sul comportamento dell'animale, non sulla condotta del proprietario o dell'utilizzatore di esso - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - PROVA LIBERATORIA
Il proprietario di un animale (o di chi ne abbia l'uso) risponde ai sensi dell'art. 2052 cod. civ. sulla base non già di un proprio comportamento o di una propria attività, ma sulla base della mera relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra lui e l'animale, nonché del nesso di causalità sussistente fra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, fattori - questi - di cui deve dare prova il danneggiato. - Il limite di un tal tipo di responsabilità è rappresentato unicamente dal caso fortuito, di cui incombe prova al medesimo proprietario (o utilizzatore), e che non può attenere propriamente al comportamento del medesimo, ma a quello dell'animale -.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)