Sez. 3, Sentenza n. 12307 del 04/12/1998 (Rv. 521403 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - PROVA LIBERATORIA | Prova dell'assenza di colpa - Insufficienza - Prova del caso fortuito - Necessità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - PROVA LIBERATORIA
La responsabilità del proprietario dell'animale, prevista dall'art. 2052 cod. civ., costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale. Ne consegue che al proprietario (o all'utilizzatore) dell'animale che ha causato il danno, per andare esente da responsabilità, non è sufficiente fornire la prova negativa della propria assenza di colpa, ma deve fornire la prova positiva che il danno è stato causato da un evento fortuito (cioè imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)