Sez. 1, Sentenza n. 640 del 13/03/1970 (Rv. 345814 - 01)
TITOLI DI CREDITO - GIRATA DEI TITOLI ALL'ORDINE - PER L'INCASSO O PER PROCURA - POSIZIONE DEL GIRATARIO E DEL GIRANTE - ECCEZIONI OPPONIBILI - GIRATA PER L'INCASSO - RISULTANZA DAL TITOLO - NECESSITA - ESCLUSIONE - GIRATA ANCHE IN BIANCO CON MANDATO A RISCUOTERE - SUFFICIENZA.*
TITOLI DI CREDITO - GIRATA DEI TITOLI ALL'ORDINE - PER L'INCASSO O PER PROCURA - POSIZIONE DEL GIRATARIO E DEL GIRANTE - ECCEZIONI OPPONIBILI - GIRATA PER L'INCASSO - RISULTANZA DAL TITOLO - NECESSITA - ESCLUSIONE - GIRATA ANCHE IN BIANCO CON MANDATO A RISCUOTERE - SUFFICIENZA.*
Nella girata con clausola 'per l'incassò il giratario assume la figura di rappresentante del girante, che resta titolare del credito cambiario, invero il portatore puo esercitare tutti i diritti inerenti all'assegno, escluso l'acquisto dei diritti medesimi, e gli obbligati non possono opporre al portatore se non le eccezioni che avrebbero potuto opporre al girante. Consegue che la girata per l'incasso non deve necessariamente risultare dal titolo, potendo il suo scopo venir conseguito, senza l'apposizione della clausola, mediante una girata ordinaria, anche in bianco accompagnata da un mandato (non apparente) di esigere l'ammontare. Tale situazione S'inquadra nel tema delle girate simulate, cui non ostano le esigenze formali della girata, perche gli effetti della medesima, ricorrendo la simulazione assoluta o relativa, possono modificarsi, rispetto alle parti ed ai terzi, nei limiti delle norme. (V 983-36 3144-36).*
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)