Sez. 1, Sentenza n. 752 del 05/02/1979 (Rv. 396922 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA - IN BIANCO - IN FAVORE DI ISTITUTO DI CREDITO - EFFETTI DI UNA GIRATA "PER L'INCASSO" NEI RAPPORTI FRA GIRANTE E GIRATARIO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD UN RAPPORTO DI CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA - IN BIANCO - IN FAVORE DI ISTITUTO DI CREDITO - EFFETTI DI UNA GIRATA "PER L'INCASSO" NEI RAPPORTI FRA GIRANTE E GIRATARIO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD UN RAPPORTO DI CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA.*
La letteralita dell'obbligazione cartolare, nel senso che il suo contenuto va determinato con esclusivo riferimento alle risultanze del titolo, opera nei confronti del terzo portatore del titolo medesimo, e non anche nei rapporti diretti, nell'ambito dei quali sono opponibili le eccezioni derivanti dal negozio sottostante che ha dato luogo all'emissione o trasmissione. Pertanto, la girata "in bianco" di un assegno bancario in favore di istituto di credito, non accompagnata da alcuna clausola, non osta a che, nei rapporti fra girante e giratario, si producano i limitati effetti di una girata "per l'incasso", ove risulti che la girata stessa dissimuli un mero mandato alla riscossione dell'assegno (nella specie, in relazione ad un rapporto di conto corrente di corrispondenza). (V 640/70, mass n 345814).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1993, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 17, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 19, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 26, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)