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Sez. 1, Sentenza n. 2546 del 03/05/1979 (Rv. 398871 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA - PIENA - IN FAVORE DI ISTITUTO DI CREDITO - ECCEZIONI OPPONIBILI AL GIRANTE - INOPPONIBILITA ALLA BANCA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398871-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA - PIENA - IN FAVORE DI ISTITUTO DI CREDITO - ECCEZIONI OPPONIBILI AL GIRANTE - INOPPONIBILITA ALLA BANCA - LIMITI.*

La girata di un assegno bancario in favore di istituto di credito, la quale, alla stregua della lettera del titolo, risulti "piena" e non "per l'incasso", legittima l'istituto medesimo all'Esercizio del credito nomine proprio, e lo rende quindi insensibile alle eccezioni opponibili al girante, salvo che il debitore non deduca e dimostri, ai sensi e nei limiti di cui agli artt 1415 e seguenti cod civ, che detta girata sia simulata, per essere stato il titolo in effetti trasferito in base ad un mero mandato all'incasso. (V 640/70, mass n 345814).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1415, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 17, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 18, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 19, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 20, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)