Sez. 2, Sentenza n. 8999 del 25/07/1992 (Rv. 478350 - 01)
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco) - Regolamenti edilizi (incidenza) | Norme dei regolamenti locali prescriventi di costruire ad una determinata distanza dal confine - Carattere integrativo delle norme del codice civile - Operatività del criterio della prevenzione - Esclusione.
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco) - Regolamenti edilizi (incidenza)
Le diverse e più gravose limitazioni dettate in materia di distanze tra le costruzioni dai regolamenti locali, per il disposto degli artt. 872 e 873 cod. civ. devono considerarsi integrative di quelle stabilite dal codice civile anche quando, per la particolare disciplina disposta da quelle fonti, non sia configurabile il diritto di prevenzione, come nel caso in cui le distanze tra le costruzioni siano stabilite attraverso la formazione di distacchi da realizzare mediante divieto, posto a carico delle proprietà contigue, di costruire a una certa distanza dal confine con criteri rigidi e senza possibilità di alternativa e conseguente impossibilità di costruire sul confine o in aderenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)