diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5412 del 07/11/1985 (Rv. 442644 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - TARIFFA DOGANALE - IN GENERE - NORME DELL'ACCORDO GATT - DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DEI DIRITTI AD IMPOSTE PERCEPITI ALLA IMPORTAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - MERCI NON INCLUSE NELLE LISTE ALLEGATE ALLO ACCORDO - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI EX LEGGE N. 330 DEL 1950 - RISCOSSIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442644-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - TARIFFA DOGANALE - IN GENERE - NORME DELL'ACCORDO GATT - DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DEI DIRITTI AD IMPOSTE PERCEPITI ALLA IMPORTAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - MERCI NON INCLUSE NELLE LISTE ALLEGATE ALLO ACCORDO - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI EX LEGGE N. 330 DEL 1950 - RISCOSSIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

L'art. 11 dell'accordo GATT sulle tariffe doganali, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947 e reso esecutivo con legge 5 aprile 1950 n. 295, il quale prevede il divieto di aggravamento dei diritti doganali e degli altri diritti percepiti all'importazione od in occasione dell'importazione, riguarda le sole merci incluse nelle liste allegate all'accordo medesimo (per l'Italia, la lista XXVII approvata con il protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, posto in vigore con la citata legge n. 295 del 1950). Pertanto, i diritti per servizi amministrativi, istituiti con la legge 15 giugno 1950 n. 330, devono ritenersi legittimamente riscossi con riferimenti a merci non comprese in dette liste originarie, ma incluse in liste successive, quale la lista comune xl-CEE, giacché tale inclusione, mentre introduce "ex nunc" il divieto di aggravamento anche per esse, lascia fermo il regime doganale cui le stesse sono soggette alla data della lista che le contempla. (Conf 5009/84, mass n 436850; (Conf 6631/83, mass n 431362).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 2, Tratt. Internaz. 10/10/1949, Legge 05/04/1950 num. 295, Legge 15/06/1950 num. 330

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)