Sez. 1, Sentenza n. 6631 del 09/11/1983 (Rv. 431362 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI ED IL COMMERCIO (CONCLUSO A GINEVRA IL 30 OTTOBRE 1947) - DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DEI DIRITTI DOGANALI E DEGLI ALTRI DIRITTI OD IMPOSTE PERCEPITI ALL'IMPORTAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - MERCI NON COMPRESE NELLA LISTA ORIGINARIA - DIRITTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - RISCOSSIONE - LEGITTIMITÀ - SUCCESSIVA INCLUSIONE NELLA LISTA COMUNE XL - CEE - EFFICACIA EX NUNC.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI ED IL COMMERCIO (CONCLUSO A GINEVRA IL 30 OTTOBRE 1947) - DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DEI DIRITTI DOGANALI E DEGLI ALTRI DIRITTI OD IMPOSTE PERCEPITI ALL'IMPORTAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - MERCI NON COMPRESE NELLA LISTA ORIGINARIA - DIRITTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - RISCOSSIONE - LEGITTIMITÀ - SUCCESSIVA INCLUSIONE NELLA LISTA COMUNE XL - CEE - EFFICACIA EX NUNC.*
L'art. 11 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947 e reso esecutivo con legge 5 aprile 1950 n. 295, che prevede il divieto di aggravamento dei diritti doganali e degli altri diritti od imposte percepite all'importazione od in occasione dell'importazione, riguarda le sole merci incluse nelle liste allegate all'accordo medesimo (per l'Italia, lista XXVII, approvata con il protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, posto in vigore dalla legge 5 aprile 1950 n. 295) e non anche tutte le altre merci provenienti dall'area GATT. Sulle merci non comprese nella lista originaria (XXVII) legittimamente viene riscosso il diritto per servizi amministrativi, istituito con la legge 15 giugno 1950 n. 330 (successiva alla ratifica dell'accordo generale) e poi abrogato con la legge 24 giugno 1971 n. 447, anche dopo la eventuale inclusione di tali merci nella lista comune xl-CEE (negoziata in esito al dillon-round 1960-1961, successivamente modificata in esito al kennedy-round 1964-1967 e poi con la tariffa doganale comune 1 luglio 1968), giacché tale inclusione, mentre introduce "ex nunc" il divieto di aggravamento anche per esse, lascia fermo il regime doganale cui le stesse sono soggette alla data della lista che le comprende. (V 2398/81, mass nn 413160 413161; (V 4064/79, mass n 400562; (V 3616/76, mass n 382360).*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 11, Legge 05/04/1950 num. 295, Legge 15/06/1950 num. 330 art. 2, Legge 24/06/1971 num. 447
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)