Sez. 1, Sentenza n. 1201 del 20/02/1984 (Rv. 433348 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITÀ E DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE - EQUO COMPENSO - PER CAUSE GEOLOGICHE E IDRICHE - CAUSE SIMILI - AMBITO DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITÀ E DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE - EQUO COMPENSO - PER CAUSE GEOLOGICHE E IDRICHE - CAUSE SIMILI - AMBITO DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE.*
Nell'art. 1664, secondo comma, cod. civ. - che riconosce allo appaltatore il "diritto a un equo compenso" in presenza di "cause geologiche, idriche e simili" determinanti una maggiore onerosità della prestazione dell'appaltatore medesimo - l'aggettivo "simili" vale ad individuare soltanto altre cause che presentino le stesse qualità e caratteristiche intrinseche di quelle esplicitamente menzionate, non anche sopravvenienze oggettive di tipo diverso dalle cause naturali, sebbene produttive di effetti identici o analoghi. (nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha cassato la decisione di merito secondo cui nella previsione dello art. 1664, secondo comma, cod. civ. rientrano anche i fatti umani, come un'improvvisa rarefazione di maestranze qualificate con conseguente minor rendimento della manodopera). (V 1818/80, mass n 405422; (Conf 1638/82, mass n 419471).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1664
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)