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Sez. 1, Sentenza n. 1818 del 19/03/1980 (Rv. 405422 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITA E DIFFICOLTA DI ESECUZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 1664 COD CIV - APPLICAZIONE ANALOGICA AD EVENTI SOPRAVVENUTI DIVERSI DA QUELLI INDICATI DALLA NORMA - INAMMISSIBILITA - EQUO COMPENSO - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405422-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITA E DIFFICOLTA DI ESECUZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 1664 COD CIV - APPLICAZIONE ANALOGICA AD EVENTI SOPRAVVENUTI DIVERSI DA QUELLI INDICATI DALLA NORMA - INAMMISSIBILITA - EQUO COMPENSO - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - AMMISSIBILITA.*

Gli istituti disciplinati dall'art 1664 cod civ, che correggono i rigori dell'alea contrattuale nell'appalto, riversando (anche) sul committente le conseguenze di determinate sopravvenienze, rivestono carattere eccezionale rispetto alla disciplina generale della risoluzione del contratto per eccessiva onerosita sopravvenuta, di cui all'art 1467 cod civ, e sono percio insuscettibili di applicazione analogica ad eventi sopravvenuti diversi da quelli considerati dalla norma. E, peraltro, ammissibile l'interpretazione estensiva della norma che, nel secondo comma, prevede il diritto dell'appaltatore ad un equo compenso per le difficolta di esecuzione sopravvenute, derivanti da cause geologiche, idriche e 'similì, che rendano piu onerosa la sua prestazione, nel senso che debbono ritenersi comprese nella previsione normativa tutte le difficolta di esecuzione dipendenti da cause naturali, e cioe tutte quelle che presentino le stesse qualita e caratteristiche intrinseche delle precedenti, esplicitamente menzionate, ma non quelle provocate da sopravvenienze oggettive di tipo diverso che provochino effetti identici o analoghi, come il fatto del terzo e il factum principis, le quali possono rientrare nella disciplina generale dell'art 1467 cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1664, Preleggi art. 12, Preleggi art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)