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Sez. 1, Sentenza n. 1638 del 13/03/1982 (Rv. 419471 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITÀ E DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE - EQUO COMPENSO - PER CAUSE GEOLOGICHE E IDRICHE - CAUSE SIMILI - AMBITO DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419471-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITÀ E DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE - EQUO COMPENSO - PER CAUSE GEOLOGICHE E IDRICHE - CAUSE SIMILI - AMBITO DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE.*

Nell'art. 1664, secondo comma, cod. civ. - che riconosce all'appaltatore il "diritto a un equo compenso" in presenza di "cause geologiche, idriche e simili" determinanti una sopravvenuta onerosità per l'appaltatore medesimo eccedente i limiti delle prestazioni contrattuali - l'aggettivo "simili" vale ad individuare soltanto le altre cause che presentino le stesse qualità e caratteristiche intrinseche delle precedenti cause esplicitamente menzionate, e non anche le sopravvenienze oggettive di tipo diverso dalle cause naturali, sebbene produttive di effetti identici o analoghi, quali, ad esempio, il fatto del terzo ed il factum principis. (nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha cassato la decisione del giudice del merito secondo cui nella previsione dell'art. 1664, secondo comma, cod. civ. rientrano anche i fatti umani sociali ed economici con i requisiti della sopravvenienza e dell'imprevedibilità in rapporto alla normale capacità di controllo dei soggetti del rapporto, come l'irreperibilità di manodopera nel luogo di esecuzione dei lavori e la necessità di reclutarla altrove). (V 1818/80, mass n 405422).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1664

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)