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Sez. 4, Sentenza n. 1494 del 30/11/1982 Ud. (dep. 17/02/1983) Rv. 157496 - 01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI - COLPA PROFESSIONALE DEL SANITARIO - IMPERIZIA - CRITERI DI VALUTAZIONE - IPOTESI VARIE.*
Stato
decisa il 1982-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157496-01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI - COLPA PROFESSIONALE DEL SANITARIO - IMPERIZIA - CRITERI DI VALUTAZIONE - IPOTESI VARIE.*

La colpa professionale del medico, quando l'addebito sia mosso sotto il profilo dell'imperizia, deve essere valutata nel ristretto ambito della colpa grave, di cui all'art. 2236 cod. civ., e la gravità è ravvisabile quando il comportamento del sanitario sia incompatibile con il livello minimo di cultura e di esperienza indispensabile per l'Esercizio della professione sanitaria od anche, più esplicitamente, quando si riscontri l'errore inescusabile derivante dalla mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione, ovvero, infine, nel difetto di quel minimo di abilità, perizia tecnica e diligenza, che non devono mai mancare in chi esercita la professione sanitaria. Qualora, invece, la colpa professionale venga contestata sotto l'aspetto dell'imprudenza o della negligenza, essa va determinata secondo i normali criteri di comune applicazione. (Conf mass n 150293; (Conf mass n 152021; (Conf mass n 145608; (Conf mass n 141044; (Conf mass n 138892; (Conf mass n 137552; (Conf mass n 120779).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)