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Sez. L, Sentenza n. 4175 del 05/05/1987 (Rv. 452934 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTI COLLETTIVI - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AI DIPENDENTI DI AZIENDE COMMERCIALI.*
Stato
decisa il 1987-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452934-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTI COLLETTIVI - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AI DIPENDENTI DI AZIENDE COMMERCIALI.*

L'interpretazione di un contratto collettivo di diritto comune compiuta dal giudice del merito è incensurabile in Sede di legittimità, se conforme alle regole di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. e sorretta da motivazione immune da vizi. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva in particolare ritenuto che il C.C.n.L. 25 settembre 1976 per i dipendenti di aziende commerciali prevede il secondo livello impiegatizio non solo per il traduttore simultaneo ma anche per l'interprete, costituente una figura diversa da quella del traduttore addetto alle sole traduzioni scritte, che è inquadrato nel quarto livello). (Conf 4301/86, mass n 447067; (Conf 3716/86, mass n 446595).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 25/09/1976 num. 4, Contr. Coll. 25/09/1976 num. 70

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)