Sez. L, Sentenza n. 3716 del 03/06/1986 (Rv. 446595 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DAL MONTE DEI PASCHI DI SIENA IN TEMA DI INQUADRAMENTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DAL MONTE DEI PASCHI DI SIENA IN TEMA DI INQUADRAMENTO.*
L'interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi di diritto comune è demandata al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità unicamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale ovvero per insufficienza o illogicità della motivazione. (nella specie la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la pronuncia del giudice del merito che - interpretando il combinato disposto degli artt. 11 CCNL 29 luglio 1971 per il personale dipendente delle esattorie e ricevitorie gestite da aziende di credito e 3 del contratto integrativo aziendale del 22 novembre 1972 per il personale dipendente dal monte dei Paschi di Siena - aveva ritenuto che il diploma di segretaria di azienda conseguito presso un istituto professionale di stato e quello di computisteria commerciale conseguito presso una scuola tecnica statale commerciale non integrassero il requisito del diploma di scuola media superiore previsto dalle norme citate per l'automatico inquadramento nella prima categoria impiegatizia). (V 530/84, mass n 432754; (V 506/81, mass n 410982).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Contr. Coll. 29/07/1971 num. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)