Sez. L, Sentenza n. 4301 del 27/06/1986 (Rv. 447067 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTI COLLETTIVI - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTI COLLETTIVI - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
L'interpretazione dei contratti post-corporativi di diritto comune è devoluta al giudice del merito ed è sindacabile in Sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale o per vizi di motivazione. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito, il quale - chiamato ad interpretare gli artt. 31 e 32 CCNL 17 dicembre 1979 per i dipendenti di aziende cotoniere - aveva ritenuto che la maggiorazione per lavoro notturno fosse dovuta ai lavoratori anche in relazione alla pausa retribuita di mezz'ora per turno e non potesse invece esser limitata alle ore di effettivo lavoro, ossia all'orario normale detratta la pausa suddetta).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 17/12/1979 num. 31, Contr. Coll. 17/12/1979 num. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)