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Sez. L, Sentenza n. 4301 del 27/06/1986 (Rv. 447067 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTI COLLETTIVI - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447067-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTI COLLETTIVI - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

L'interpretazione dei contratti post-corporativi di diritto comune è devoluta al giudice del merito ed è sindacabile in Sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale o per vizi di motivazione. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito, il quale - chiamato ad interpretare gli artt. 31 e 32 CCNL 17 dicembre 1979 per i dipendenti di aziende cotoniere - aveva ritenuto che la maggiorazione per lavoro notturno fosse dovuta ai lavoratori anche in relazione alla pausa retribuita di mezz'ora per turno e non potesse invece esser limitata alle ore di effettivo lavoro, ossia all'orario normale detratta la pausa suddetta).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 17/12/1979 num. 31, Contr. Coll. 17/12/1979 num. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)