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Sez. 1, Sentenza n. 4618 del 07/05/1998 (Rv. 515195 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AVALLO | Rapporti con la fideiussione - Applicabilità delle norme dettate in tema di fideiussione - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 1998-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515195-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AVALLO

L'istituto dell'avallo è riconducibile, al di là del suo innegabile carattere di astrattezza, ad un determinata "categoria" negoziale (nella specie, la fideiussione), della quale è, pertanto, legittima, "in parte qua", l'applicazione della relativa disciplina normativa, ad eccezione delle disposizioni con l'avallo stesso incompatibili. Deve, in particolare, ritenersi applicabile all'avallo il disposto dell'art. 1949 cod. civ. che, nel richiamare il più generale principio sancito dal precedente art. 1203, n. 3, prevede "la surrogazione del fideiussore che ha pagato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1945, Cod. Civ. art. 1949, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 21, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 24, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 25, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 37, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)