Sez. 1, Sentenza n. 4354 del 06/10/1994 Cc. (dep. 28/01/1995) Rv. 200339 - 01
Giudice - Astensione - Effetti | Impossibilità di formare il collegio - Trasmissione degli atti ad altro giudice ugualmente competente - Rifiuto di quest'ultimo di prendere cognizione del fatto - Conflitto di competenza - Insussistenza - Ragioni.
Giudice - Astensione - Effetti
Poiché si abbia un conflitto di negativo di competenza non basta una mera e reciproca ricusazione di prendere cognizione del medesimo fatto da parte di due giudici, essendo necessaria l'adozione di formali provvedimenti che esprimano la decisione dei giudici confliggenti di non provvedere nel merito sul presupposto della propria incompetenza, e non sulla base di altre ragioni legate a temporanee disfunzioni degli organi giurisdizionali. (In applicazione di detto principio la Corte di cassazione ha dichiarato l'insussistenza del conflitto sollevato dal Tribunale di Milano nei confronti del Tribunale di Crema - al quale ha restituito gli atti per il giudizio - che aveva rimesso il processo al primo, ai sensi degli artt. 43, secondo comma, e 11, primo comma, cod. proc. pen., allegando l'impossibilità di formare il collegio essendo impediti - uno per aver disposto il rinvio a giudizio dell'imputato, un altro per essersi astenuto "per gravi ragioni di convenienza", un altro perché in congedo per malattia - tre dei quattro magistrati in organico nell'ufficio giudiziario).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 43 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 43 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 11 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)