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Sez. 6, Sentenza n. 5501 del 12/12/1995 Ud. (dep. 04/06/1996) Rv. 205647 - 01

Giudice - Astensione - Effetti | Rimessione ad altro tribunale per l'impossibilità di formare un collegio - Restituzione da parte di questo con l'indicazione dei possibili rimedi - Abnormità - Esclusione - Conflitto formale di competenza - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205647-01

Giudice - Astensione - Effetti

Perché si abbia conflitto negativo di competenza, anche in materia di rimessione ai sensi dell'art. 43 comma secondo cod. proc. pen., non basta una mera e reciproca ricusazione di prendere cognizione del medesimo fatto da parte di due giudici, ma è necessaria l'adozione di formali provvedimenti che esprimano la decisione dei giudici confliggenti di non provvedere nel merito sul presupposto della propria incompetenza, e non sulla base di altre ragioni legate a temporanee disfunzioni degli organi giurisdizionali. Non può perciò considerarsi abnorme il provvedimento con cui un tribunale restituisce gli atti a quello che li aveva rimessi asserendo l'impossibilità di formare un collegio a seguito delle numerose astensioni, segnalando i possibili rimedi per addivenire alla sua composizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 30 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 30 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 43 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 43 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)